Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliaredel voto per taluni elettori, per la rilevazioneinformatizzata dello scrutinio e perl'ammissione ai seggi di osservatori OSCE,in occasione delle prossime elezioni politiche
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'eserciziodel diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologieche comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicalitale da renderne impossibile il trasferimento dallapropria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazioneinformatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politichedel 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatorielettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazionein Europa (OSCE);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e delMinistro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazionee le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione,della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nelMondo;
Emana
il seguente decreto-legge:
ART. 1
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiatureelettromedicali
1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamentodall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizionidi dipendenza continuativa e vitale da apparecchiatureelettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasionedelle elezioni della Camera dei deputati, del Senato dellaRepubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italiae delle consultazioni referendarie disciplinate da normativastatale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigliprovinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizionidel presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'aventediritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente,del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltreil quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, alsindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, unadichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto pressol'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.
A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tesseraelettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionariomedico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitarialocale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comportala dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali,tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, ilcertificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di unaccompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3,previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
a)ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilioin appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati,nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni,al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso dellacostituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla listaelettorale sezionale;
b)a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusionenegli elenchi;
c)a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute,il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettoralidi sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimoraubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle listeelettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimentidi cui alle letterea)eb)del comma 5, comunica i relativinominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del votoa domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguentielenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precedele elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nellecui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi alvoto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione,dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cuicircoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettorenella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenzadi uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e delsegretario1. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possonopartecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ognimezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezzadel voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione disalute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficioelettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel casodi più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportatepresso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urnao nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loronumero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'appositoelenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto adomicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezionediverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla listastessa e di essi è presa nota nel verbale.
ART. 2
Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politichedel 2006
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione deirisultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati,in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionaledelle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, condecreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro perl'innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizionidel presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalledisposizioni vigenti.
2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1,la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuatada un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazionee le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei dirittipolitici.
3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'internodell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanzedello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumentoinformatico, secondo le direttive emanate, per quanto dirispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenzadel Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e letecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezionenello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede,effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delleleggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, tiene anche conto delle esigenzeconnesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata.
In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico,ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione dellarilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procedenelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, ilpresidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformitàdegli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispettoa quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee.
In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senzaper questo procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimentiprevisti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportatisulle tabelle di scrutinio cartacee.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negliuffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologiee il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decretodi cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazionedella trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agliuffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti.
Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ognicaso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazionidi conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizionivigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamentesperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimentoufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida deglieletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati dellatotalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizionee regione ed e' svolta sulla base delle direttive emanate, perquanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dallaPresidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazionee le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazionidei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presentearticolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilitàgenerale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 1572.
7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e conriferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata laspesa complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediantecorrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
a)per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazionedi spesa di cui all'articolo 61 della legge 27dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e Fdella legge 23 dicembre 2005, n. 2663;
e)per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 - 2008,nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economiae delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
ART. 3
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazionedegli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazioneper la sicurezza e la cooperazione in Europa(OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali disezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gliosservatori internazionali sono preventivamente accreditati dalMinistero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima delladata stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenconominativo per la successiva comunicazione ai prefetti diciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono inalcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficioelettorale di sezione.
ART. 3-BIS
Disposizioni transitorie
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alladata di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anchenel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodopari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:
a) il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazionedi liste e candidature è ridotto alla metà;
b) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioniesercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto
ART. 3-TER
Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati
1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidatonon possono superare l'importo massimo derivante dalla sommadella cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegioelettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 perogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali neiquali il candidato si presenta.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamenteriferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate,ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamenteal committente che le ha effettivamente sostenute, purché essosia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenuteda un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazionedi cui al comma 6.»;
c) al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;
d) al comma 6, terzo periodo, le parole "euro 6.500,24" sonosostituite dalle seguenti: "euro 20.000".
ART. 3-QUATER
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.».
ART. 3-QUINQUIES
Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale
1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "due nomi" sono sostituite dalle seguenti: "un nome"8.
2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre"9.
ART. 3-SEXIES
Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali
1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 23010, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.
2. I soggetti di cui al comma 1, letterea) eb), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 47011.
3. I soggetti di cui al comma 1, letterac), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.
4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, letterea) eb).
6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnicoorganizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della personalità e della segretezza del voto.
ART. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.